
Giovanni Granatiero Commercialista, Revisore dei conti
Gli Accordi di Basilea, redatti dal Comitato di Basilea costituito dagli enti regolatori del G10 più il Lussemburgo (composto attualmente da undici paesi), sono le linee guida in materia di requisiti patrimoniali delle banche il cui scopo è di perseguire la stabilità monetaria e finanziaria del sistema. Le attività svolte da questo Comitato nel corso degli anni hanno riguardato essenzialmente la solidità patrimoniale degli istituti di credito. Tale approccio, che ha indotto alle principali innovazioni introdotte nel settore creditizio negli ultimi vent’anni, ha stimolato lo sviluppo di una nuova cultura di gestione dei rischi, standardizzato le tecniche di best practices ed i posizionamenti in funzione dell’esposizione corretta dei rischi stessi. Il nuovo accordo “Basilea 3”, licenziato il 12 settembre 2010, rappresenta sostanzialmente una revisione dei principi di stabilità patrimoniale, un rafforzamento della solidità degli istituti e mira ad contenimento degli effetti di eventuali crisi future.
In breve, l’attuale requisito minimo per il patrimonio complessivo non cambia e resta all’8% in rapporto alle attività ponderate per il rischio, ma le banche che oggi stanziano il 2% come common equity nel regime Basilea 3 dovranno avere il 4,5% di questo capitale di alta qualità; inoltre il Tier one, cioè il requisito del patrimonio di base che include anch’esso altri strumenti di qualità rafforzata, passa dal 4% al 6 %. Verrà richiesto alle banche di mantenere un cuscinetto (“buffer”) di capitale aggiuntivo sopra i minimi, pari al 2,5%. Questo cuscinetto che potrebbe anche aumentare nelle fasi di surriscaldamento del credito, dovrà essere composto da capitale di elevata qualità. La nuova calibrazione dei requisiti è quindi più severa di quella prevista attualmente ma, in considerazione dell’esigenza di non compromettere la ripresa in corso, è prevista molta gradualità nella sua entrata a regime in modo da permettere alle banche di continuare ad assicurare i necessari flussi di credito all’economia.
L’effetto di diluizione nel tempo dell’applicazione delle regole è legato a due meccanismi:
- in primo luogo c’è un’entrata in vigore graduale dei minimi e dei buffer per la conservazione del capitale (al 2013 requisiti più bassi, poi innalzamento graduale ed introduzione del buffer solo in un secondo tempo);
- in secondo luogo, le nuove e più severe regole sulle deduzioni dal patrimonio di vigilanza entreranno in vigore progressivamente entro il 2020.
Va da se che l’accesso delle imprese, ed in particolar modo delle PMI, alle migliori fonti finanziarie dipenderà dalla capacità di presentarsi, al sistema creditizio, con il miglior rating possibile. In questo ambito le recentissime metodologie di valutazione permettono di utilizzare sistemi di internal rating che hanno l’obiettivo di garantire una maggior sensibilità ai rischi senza innalzare né abbassare, in media, il requisito complessivo di accesso. La differenziazione dei requisiti in funzione della probabilità d’insolvenza è particolarmente ampia, soprattutto per le banche che adotteranno le metodologie più avanzate.
Un’ ultima valutazione va fatta sulle criticità che “l’approccio Basilea” ha insite in sé stesso. In questo contesto pare utile porre in evidenza almeno quelle che sulla stampa internazionale si sono presentate con maggior frequenza ed hanno animato il dibattito degli operatori del settore.
- La discriminazione tra banche (quelle piccole non potranno utilizzare le metodologie più avanzate, quindi subiranno un onere patrimoniale maggiore rispetto ai grandi gruppi);
- La penalizzazione del finanziamento alle piccole e medie imprese (PMI) indotto dal sistema dei rating interni;
- Il problema della prociclicità finanziaria (nei periodi di rallentamento economico, l’Accordo avrebbe l’effetto di indurre le banche a ridurre gli impieghi, causa il crescere del rischio, con la potenziale conseguenza di inasprire la crisi stessa).
In sintesi legare con maggiore aderenza il fabbisogno di capitale al rischio sottostante ad un finanziamento, o ad un investimento, implica inevitabilmente che il prezzo di quel finanziamento, o di quell’investimento, divenga maggiormente sensibile al rischio implicitamente contenuto. In seguito al recepimento delle nuove disposizioni il legame fra rating interno e pricing si farà più solido, più strutturato e più trasparente. Ciò potrà indurre un effetto di carattere restrittivo nei confronti delle imprese, in particolare le PMI, in quanto i prenditori di minore qualità creditizia vedrebbero peggiorare le condizioni loro praticate con un effetto di compressione della loro capacità di indebitamento e di revisione delle opportunità di indebitamento.