Antonio Enrico Buonocore Studioso di fondi e strumenti U.E., external consultant A.A.C. Consulting
La Legge di Bilancio per il 2017 prevede, attraverso specifici strumenti, la possibilità per le Aziende di avvalersi di ammortamenti o detassazioni per un totale globale di 13 milioni di euro sino al 2020.
Il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) fornisce un esempio concreto dell’uso di questi strumenti, partendo da un investimento ipotizzato nell’ordine di 1 milione di €, ferma restando la possibilità di attivare tali strumenti per un diverso ammontare, considerati anche i limiti attualmente in vigore per questi benefici, descritti più sotto.
Tali benefici si applicano a quelle aziende che siano attive, coerentemente con i dettami del programma Industria 4.0, nei settori a maggiore contenuto tecnologico. Questa definizione va intesa in senso ampio, come ampio è l’ambito d’azione delle norme in oggetto.
I principali settori interessati da questi benefici sono infatti tutti quelli che contemplano l’uso di ricerca e sviluppo, computer, macchinari o una qualunque combinazione di questi.
Entrambi gli ammortamenti, come verrà descritto più sotto, possono riguardare diverse percentuali, e diverse tipologie di investimento e di settore produttivo.
Innanzitutto, le aziende possono avvalersi di un primo ammortamento (comunemente detto “superammortamento”), che risulta pari al 140% della spesa effettuata, e riguarda l’uso di beni strumentali, ivi compresi i veicoli.
Nello specifico della già citata Legge di Bilancio per il 2017, i commi da 8 a 13 del suo Art. 1 chiariscono che i benefici si riferiscono principalmente agli investimenti in beni strumentali nuovi, ossia beni non già utilizzati a qualunque altro titolo, né usati da altre persone fisiche o giuridiche[3]. Allo stesso modo, deve trattarsi di beni il cui uso strumentale all’interno dell’azienda sia immediatamente evidente. E’ infatti sempre l’utilizzatore (anche in caso di contratti di leasing) a poter richiedere gli ammortamenti e a beneficiarne. Allo stesso modo, anche i beni in comodato d’uso, se immediatamente strumentali, inerenti ed utili allo scopo dell’impresa, potranno concorrere a che l’utilizzatore deduca le quote di ammortamento.
Ciò detto, la definizione di bene strumentale viene intesa nel senso più ampio possibile, anche per quanto riguarda la tipologia dei beni stessi, che include le macchine utensili ed ogni altro tipo di impianto volto alla realizzazione dei prodotti ad alta tecnologia nel senso prima precisato, per i quali vale appunto l’ammortamento.
A questi si aggiungono anche le motrici e operatrici per la movimentazione dei pezzi e dei macchinari; parimenti, viene specificato nella legge che tra i sistemi sono ammessi anche quelli meccatronici.
E’ possibile richiedere il “superammortamento” al 140% anche per tutti quei software (e, in generale, per tutti quei beni immateriali) che siano in grado di garantire o propiziare una transizione dei processi e dei prodotti verso una sempre più alta tecnologia.
Per quanto riguarda i sistemi di assicurazione della qualità e della sostenibilità e le relative possibilità di “superammortamento” si intende tenere conto, oltre che dei consumi energetici, anche di quelli idrici e delle effettive emissioni riscontrate; a tal fine, sono ammessi al regime (oltre ai componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici) anche quelli riferiti ai consumi idrici ed alla riduzione delle emissioni. La documentazione ministeriale in materia, che specifica in toto i beni è in possesso di A.A.C. Consulting, che è pronta ad offrirla in visione ai clienti interessati. E’ stato infatti sviluppato congiuntamente un configuratore finanziamenti per guidare gli interessati al corretto utilizzo di questa misura.
Se si vuole fruire delle facilitazioni, è necessario anche che le Aziende interessate preparino una relazione di interconnessione tra l’investimento, il bene e l’uso che si intende farne. Qualora l’interconnessione sia effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione del superammortamento potrà iniziare solo a decorrere da tale successivo periodo d’imposta.
Ancora più ampio ed interessante risulta il secondo tipo di ammortamento, detto “iperammortamento”. Esso può raggiungere fino al 250% della spesa effettuata. Oltre a riguardare i beni ad alto contenuto tecnologico, questo tipo di ammortamento, descritto al comma 9 del sopracitato Art.1 può riguardare, oltre i beni strumentali nel senso precisato prima, anche ogni istanza di ricerca e sviluppo ed ogni bene materiale e immateriale, come pure ogni azione di ricerca e sviluppo volta a favorire i processi di trasformazione tecnologica secondo quanto previsto dall’iniziativa Industria 4.0. Ciò rende questa iniziativa particolarmente adatta a quelle aziende attive nel settore della robotica, della meccatronica, dell’elettronica, dello sviluppo di materiali intelligenti, della stampa e della produzione di oggetti in 3D e quelle che, più in generale, si occupano di big data. A tutto ciò possono aggiungersi anche attività specifiche nel campo dell’industria alimentare e dell’energia.
Per entrambe le tipologie di ammortamento, ai fini della loro effettiva implementazione le aziende che richiedano tali ammortamenti devono acquisire una specifica dichiarazione (anche autocertificata) del legale rappresentante. Inoltre, per gli acquisti aventi un costo unitario superiore a 500.000 euro, occorre anche una perizia tecnica giurata (rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato), attestante che il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Il senso “ampio” di questo tipo di azioni si rileva soprattutto nell’intenzione di garantire la possibilità per le aziende di fruire di questi vantaggi anche nel caso in cui i tempi dovessero allungarsi: il termine per la consegna degli acquisti sui quali questi ammortamenti vengono richiesti può venire esteso sino a giugno 2018, posto che l’ordine sia perfezionato entro il 31 dicembre 2017 e sia stato versato un acconto pari almeno al 20%.
Un ulteriore vantaggio, discusso al comma 12 del già citato Art.1, risiede nel fatto che la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni.
Infine, è stato implementato un credito d’imposta per gli investimenti incrementali sul fronte della ricerca e sviluppo con un effettivo raddoppio dell’aliquota (dal 25% al 50%) rispetto al passato. In questo ambito, la già citata percentuale del 50% potrà essere estesa alle spese per l’intero personale di una data azienda che richieda questi vantaggi.
Tutti i vantaggi e gli strumenti collegati a questo tipo di iniziative sono stati resi disponibili a partire dal 1° gennaio 2017.
Le PMI, anche collegate da contratti di rete, a patto che l’intera rete sostenga il costo dell’investimento.
Gli investimenti in tali settori possono infatti fruire dell’iperammortamento, descritto nel testo, e di un’ulteriore beneficio del 40%.
La circolare del MISE in proposito, datata 30/3/2017, precisa che anche in caso di “bene complesso costruito in economia, dotato del requisito della “novità”, può fruire della maggiorazione, oltre che sul costo afferente alla componente nuova del bene complesso, anche sul costo della componente usata, sempreché sostenuto nel periodo agevolato”. Tale periodo agevolato è da intendersi nel senso precisato più sotto.
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1 Le PMI, anche collegate da contratti di rete, a patto che l’intera rete sostenga il costo dell’investimento.
2 Gli investimenti in tali settori possono infatti fruire dell’iperammortamento, descritto nel testo, e di un’ulteriore beneficio del 40%.
3 La circolare del MISE in proposito, datata 30/3/2017, precisa che l’azienda anche in caso di “bene complesso costruito in economia, dotato del requisito della “novità”, può fruire della maggiorazione, oltre che sul costo afferente alla componente nuova del bene complesso, anche sul costo della componente usata, sempreché sostenuto nel periodo agevolato”. Tale periodo agevolato è da intendersi nel senso precisato più sotto.