Carlo Del Sante Consulente Qualità e Sicurezza
“La sfida del cambiamento climatico e ciò che facciamo per affrontarla definirà noi, la nostra era e in ultima istanza l’impronta globale che lasceremo”.
Ban Ki-moon, segretario generale delle nazioni unite, 2007
È passato inosservato al grande pubblico, ma non agli addetti ai lavori, il recepimento tramite decreto del presidente della repubblica della direttiva europea 2006/40/CE sui gas fluorurati ad effetto serra (“F-gas”) e dei regolamenti europei di riferimento 842/2006, 306 e 307/2008, definiti allo scopo di disciplinare e limitare l’emissione in atmosfera di gas fluorurati ad effetto serra.
A conferma della scarsa sensibilità ambientale del nostro paese, una direttiva europea del 2006 ed un regolamento cogente per gli stati membri del 2008 aventi lo scopo di ridurre l’effetto serra ed il riscaldamento globale, tematiche che condizionano e condizioneranno la vita nostra, dei nostri figli e dei nostri nipoti, vengono ad essere attuati con 5 anni di ritardo rispetto al previsto (con le sanzioni che ne conseguono da parte della Unione Europea per ogni giorno di ritardo).
Si riassumono di seguito i principali contenuti di tali regolamenti e le modalità di attuazione previste a scopo non tanto didattico, per il quale si rimanda ai corsi specifici che le associazioni di categoria e le aziende del settore stanno organizzando, quanto di informazione e sensibilizzazione generale all’argomento.
Contenuti della Direttiva F-gas
Scopo della direttiva è disciplinare e limitare l’utilizzo di gas fluorurati ad effetto serra.
Tali gas di origine artificiale, ampiamente utilizzati negli impianti di refrigerazione per la loro elevata capacità di assorbire e rilasciare grandi quantità di calore in breve tempo, e quindi di subire veloci cicli di compressione-condensazione-espansione-evaporazione all’interno di un impianto di refrigerazione, possiedono purtroppo anche un elevato “potenziale di riscaldamento globale” misurato in termini di “GWP” (Global Warming Potential), ovvero: la capacità di contribuire all’effetto serra in 100 anni di un Kg. di gas rapportato ad un Kg. di anidride carbonica (dopo il vapor acqueo, il principale gas responsabile dell’effetto serra). Per dare un’idea: fatto uno il GWP della anidride carbonica, il GWP del gas R134 (gas attualmente in utilizzo sugli impianti di refrigerazione dei veicoli a motore) è di circa 1300.
L’effetto serra in sé non è da ritenersi negativo: senza l’effetto serra, ovvero la capacità di alcuni gas di trattenere la radiazione solare riflessa dalla superficie terrestre, aumentando quindi la temperatura della atmosfera, la temperatura media della terra al livello del mare sarebbe intorno ai – 18 gradi. Ciò che in questi ultimi 150 anni ha alterato, in maniera si spera reversibile, il clima mondiale è stata l’emissione di anidride carbonica nell’atmosfera da parte dell’uomo, aumentata del 30% circa dal 1860 ad oggi (concentrazioni rilevate da carotaggi effettuati sugli strati di ghiaccio dell’Antartide, fonte: IPCC Intergovernamental Panel on Climate Change).
La conseguenza è stata un aumento graduale ma inesorabile delle temperature medie del pianeta di circa 2,5 gradi da inizio ‘900, con effetti devastanti quali: scioglimento graduale delle calotte polari, aumento del livello dei mari, inondazioni di città e terreni industriali da un lato e desertificazione progressiva dei terreni dall’altro, con conseguenti carestie, siccità, diffusioni di malattie, ecc. La tendenza purtroppo non è in miglioramento: il rifiuto da parte dei paesi principali produttori di anidride carbonica (USA, Cina) di aderire al protocollo di Kyoto, primo accordo multinazionale per la limitazione delle emissioni in atmosfera di gas ad effetto serra, sta accentuando una tendenza di crescita esponenziale che prevede alla fine di questo secolo un aumento medio di 4 gradi della temperatura della terra con punte di 8 gradi ai poli.
Azioni previste
Le azioni previste dalla direttiva europea riguardano:
- in prima istanza, la formazione e la qualifica del personale incaricato della manipolazione degli F-gas sia nell’ambito della manutenzione e riparazione di impianti fissi di refrigerazione ad uso civile ed industriale (reg. 306/2008) sia nell’ambito della manutenzione e riparazione di impianti di refrigerazione su veicoli a motore (reg. 307/2008), al fine di disciplinare e limitare l’emissione di tale gas in atmosfera durante le operazioni di installazione, avvio, manutenzione, riparazione e ricarica degli impianti di refrigerazione;
- in seconda istanza, la progressiva sostituzione dei gas idrofluorocarburi e perfluorocarburi con gas aventi GWP inferiore a 150 (ad es: idrofluoroolefine).
Nel caso italiano, il decreto attuativo del Presidente della Repubblica prevede:
- per i manutentori di impianti fissi, il rilascio di un vero e proprio patentino, dopo un corso di formazione teorica (dalle 8 alle16 ore) e pratica (dalle 8 alle 12 ore) e un esame finale;
- per i manutentori di impianti su veicoli, un attestato di qualifica rilasciato dopo un corso di formazione di almeno 8 ore con esercitazioni pratiche.
In entrambi i casi, chi erogherà il corso di formazione e rilascerà l’attestato di qualifica potrà farlo se, e solo se, sarà stato certificato da un ente di certificazione accreditato.
Sia il personale addetto alla manipolazione degli F-gas, sia la ditta per la quale lavora, dovranno essere iscritti nell’apposito registro nazionale telematico (gestito dalle camere di commercio). Le sanzioni amministrative per una eventuale mancata iscrizione al registro e manipolazione degli F-gas da parte di personale non qualificato saranno significative: dai 7.000 ai 100.000 euro potranno essere comminati a partire dal 12 giugno 2013 (anche qui 2 mesi di proroga rispetto ai tempi originariamente previsti) sia dal nucleo ambientale dei Carabinieri, sia dalla Polizia Municipale.
In altri paesi europei, ad esempio in Francia, la richiesta è ancora più impegnativa: non solo il personale deve essere qualificato, ma anche la ditta deve essere certificata ISO 9001 (o analogo schema di certificazione), e deve tenere un registro di carico e scarico dei gas (simile a quello degli oli) da vidimare annualmente.
Al di là dei requisiti cogenti imposti dalla direttiva europea e dai singoli stati membri, una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione agli effetti del comportamento individuale da parte di chi utilizza gas fluorurati ad elevato effetto serra non potrà che giovare all’ambiente e alle generazioni future.
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