Antonio Bodria Avvocato, docente Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Parma, associato ALI e membro del gruppo di lavoro 231/2001
Nel sistema sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. n.231/2001, particolare rilievo assume la confisca, prevista dagli artt. 9 e 19, del prezzo o del profitto del reato di cui la società sia riconosciuta amministrativamente responsabile. Essa infatti, a differenza che nel sistema penale generale, costituisce qui una sanzione principale ed autonoma, che pertanto deve necessariamente – e non facoltativamente – essere irrogata dal giudice in ogni caso di sentenza di condanna della società. Da ciò discende anche l’ulteriore peculiarità secondo cui, al fine di incrementare il potere disincentivante della sanzione privando l’ente di qualsiasi beneficio economico derivante dell’attività criminosa, quando non sia possibile individuare e aggredire i beni che costituiscano immediatamente il prezzo o il profitto del reato, la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente. Diversa natura ha invece la confisca di cui all’art.6, applicabile anche qualora sia esclusa la responsabilità della società, se tuttavia il reato sia stato commesso dalle sue figure apicali; in questo caso essa non ha natura sanzionatoria, ma ha solo la funzione di ristabilire l’equilibrio economico alterato da una condotta criminosa i cui effetti sono andati comunque ad indebito vantaggio dell’ente. Infine, l’art.15 prevede che, sussistendo i presupposti per l’irrogazione di una sanzione interdittiva temporanea, che però in concreto provocherebbe l’interruzione di un pubblico servizio o rilevanti conseguenze occupazionali, venga disposta per lo stesso periodo la continuazione dell’attività da parte di un commissario giudiziale all’uopo nominato: in tal caso, ad essere sottoposti a confisca sono i profitti conseguiti dalla società nel periodo di commissariamento sostitutivo della sanzione interdittiva.