Casa OrganizzazioneLegal Il Fondo Patrimoniale: tutelare il patrimonio a garanzia del tenore di vita della famiglia.

Il Fondo Patrimoniale: tutelare il patrimonio a garanzia del tenore di vita della famiglia.

Un istituto giuridico che può, in presenza di un legame matrimoniale, garantire la stabilità economica ed il tenore di vita della famiglia. Lo strumento è particolarmente adatto per liberi professionisti ed imprenditori.

da Capitale Intellettuale

 

Elisa Venturini Analista esporto in mercati finanziari

Garantire la stabilità economica, il tenore di vita della propria famiglia e la tutela del patrimonio, soprattutto in un panorama economico come l’attuale, ove tra l’altro intervengono anche fattori di criticità esterni non sempre imputabili alla capacità imprenditoriale o semplicemente gestionale dei singoli, diventa un tema più che mai importante.

Ad aiutarci in tal senso il nostro legislatore ha, da tempo, inserito il Fondo Patrimoniale (art. 167 e seg. c.c.); un istituto giuridico non del tutto conosciuto seppur introdotto nel nostro ordinamento già dal 1975, con la riforma del Diritto di famiglia, di facile attuazione e di modico impegno economico.

Il requisito essenziale per il Fondo Patrimoniale è la presenza di un legame matrimoniale essendo detto istituto basato su un concetto di famiglia tradizionale.

Chi per il momento di vita o per scelta sia più vicino allo status di famiglia allargata o di coppia non basata sul matrimonio, dovrà considerare altri strumenti per il raggiungimento del medesimo obiettivo, tra cui di recente introduzione il “Vincolo di destinazione” che prossimamente approfondiremo.

Tramite il Fondo Patrimoniale con un atto pubblico “ciascuno o ambedue i coniugi” (o un terzo anche per testamento) costituiscono un patrimonio separato ove vengono fatti confluire determinati beni che da quel momento sono vincolati, finalizzati, destinati ai bisogni della famiglia e al mantenimento del tenore di vita prescelto dai coniugi per la famiglia stessa.

Proprio per questa sua finalità il Fondo Patrimoniale viene spesso annoverato tra altri strumenti di “segregazione del patrimonio” o sarebbe forse meglio specificare “di alcune tipologie di patrimonio”. Infatti, è importante sottolineare come nel Fondo Patrimoniale possano essere conferiti, anche in momenti diversi, solo alcune tipologie di beni, oltre ai frutti e ai diritti reali sugli stessi, e precisamente: beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri, titoli di credito nonché, di recentissimo accoglimento dottrinale, anche quote di società a responsabilità limitata.

Per il Legislatore solo i predetti beni – che possono godere di un chiaro sistema di pubblicità – sono strettamente legati al tenore di vita prescelto dai coniugi per la famiglia; tenore di vita rispetto al quale non esiste peraltro nessuna prescrizione legislativa oggettiva che ne determini i confini meritevoli di tutela dovendo per la giurisprudenza “ricomprendere anche tutte quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi1.

Proprio perché sono i coniugi a scegliere il tenore di vita della famiglia da garantire, i beni conferiti non debbono necessariamente coincidere con l’universalità dei beni di proprietà, anzi nella prassi spesso accade che venga conferito nel Fondo Patrimoniale unicamente l’immobile coincidente con la casa di residenza della famiglia, talvolta aggregato all’immobile destinato alle vacanze, non solo in ragione della specifica finalità di questo Istituto giuridico ove i beni e i frutti garantiscono unicamente le obbligazioni assunte dal nucleo famigliare, ma anche per l’effettivo effetto segregativo sui beni conferiti che per contro limita i poteri dispositivi sui beni stessi o sottopone a particolari passaggi giuridici la circolazione dei beni ivi inseriti.

Inoltre i coniugi (o il terzo) sono liberi di conferire o di non conferire i beni, di disporre regole particolari sull’amministrazione dei beni destinati e di attivare clausole affinché chi conferisce rimanga proprietario finale del bene evitando così effetti traslativi tra i coniugi.

Nel caso in cui i coniugi optino appunto per il mantenimento della proprietà in capo al soggetto conferente, l’atto, non avendo finalità traslative ma solo vincolanti sui beni, sarà soggetto a registrazione con imposta in misura fissa cosicché unica premura dovrà essere l’imputazione in parti uguali dei redditi dei beni nelle singole dichiarazioni dei redditi dei coniugi, questo indipendentemente dalle quote di proprietà, in ottemperanza alla normativa fiscale.

Comunque sia, il vincolo di destinazione creato dalla costituzione del Fondo Patrimoniale rende i beni conferiti non esigibili da creditori diversi da quelli relativi a debiti contratti a beneficio della famiglia. Affinché il Fondo Patrimoniale sia ritenuto opponibile ai terzi dovrà essere annotato a margine dell’atto di matrimonio e per i beni mobili registrati e per gli immobili dovrà essere oggetto di trascrizione, assicurando così piena ed efficace pubblicità ai terzi.

Certo è che il privilegio segregativo, che la costituzione del Fondo Patrimoniale crea, seppur in presenza di corretta pubblicità, non sarà comunque efficace in caso di utilizzo di tale strumento per finalità elusive o in situazioni di insolvenza conclamata anche solo di uno dei soggetti beneficiari di tale istituto giuridico (i coniugi).

Il Fondo Patrimoniale infatti, come strumento di tutela del patrimonio, avendo quale unica finalità di garantire alla propria famiglia costante stabilità economica, può ritenersi consigliabile ogni qualvolta i coniugi – o almeno uno di essi – svolgano attività con potenziale rischio relativo a responsabilità di natura professionale, quali ad esempio professionisti, amministratori locali, amministratori di società di capitali, imprenditori, ma non solo in quanto ogni soggetto anche privato può trovarvi beneficio e tranquillità.

La circostanza di essere soggetti passivi di azioni di responsabilità, procedure di sequestro e pignoramento, azioni esecutive o richieste risarcitorie, rischia di intaccare quel patrimonio che permette alla famiglia di avere e mantenere un determinato tenore di vita, penalizzando componenti della famiglia che non hanno nessuna responsabilità con la fattispecie che provoca l’aggressione al patrimonio.

L’aspetto di tutela della famiglia, in particolare dei figli minori, si desume anche dalle cause di decadenza previste dal codice civile per detto istituto. Il Fondo Patrimoniale cessa con il venire meno degli effetti civili del matrimonio e quindi ad esempio per divorzio giudiziale ma anche per morte di uno dei coniugi; in questi casi però la normativa prevede un’eccezione e cioè che il Fondo Patrimoniale resti comunque in essere in presenza di figli minori, fino al “compimento della maggiore età dell’ultimo figlio” garantendo in tal modo la tranquillità economica acquisita da tali soggetti.

Un aspetto importante da sottolineare è che il Fondo Patrimoniale non interagisce con le convenzioni matrimoniali né tantomeno con la possibilità – ad esempio – di redigere un testamento lasciando parallelamente piena libertà di pianificare la propria successione mortis-causa.

Certo è che in caso di figli minori l’esecuzione testamentaria dei beni caduti in successione conferiti nel Fondo Patrimoniale sarà sospesa fino alla maggiore età dei figli, ritenendosi prioritaria la tutela scelta dai coniugi “in vita”.

Nonostante il Fondo Patrimoniale non sia di recente introduzione, pertanto colmo di datata giurisprudenza, è d’obbligo un preventivo approfondimento in merito agli aspetti legali e ai rischi eventuali e futuri; in particolare mi riferisco alla possibile strumentalizzazione – da parte di quel coniuge che nulla ha conferito – in uno scenario di separazione giudiziale matrimoniale.

Medesima cautela e lungimiranza si renderà necessaria in merito alla scelta del momento temporale di costituzione del Fondo Patrimoniale affinché si evitino richiami a volontà elusive della responsabilità patrimoniale generale soggettiva, ben lontane sia dalla ratio della norma che dalle motivazioni di tutela e solidarietà famigliare del soggetto stipulante.

ANNO 3 N.1

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1) sentenza cassazione 314/84.

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