Elisa Venturini Dottore Commercialista e Revisore Legale Contabile
C’è chi condivide il proverbio “Chi muore giace, chi vive si dà pace”, ma se con un semplice atto ci fosse la possibilità di prendersi cura delle persone care disponendo almeno per la loro tranquillità economica? Confermare la capacità di accudimento verso le persone più care, riequilibrare situazioni economiche tra vari soggetti, tutelare persone che, non essendo parenti, diversamente non beneficerebbero di diritti sul patrimonio del de cuius, riconoscere un figlio dopo la propria morte permettendogli di avere almeno una parte dei diritti che gli spettano, e ancora, tutelare, pur non avendo contratto matrimonio, la persona con cui si è deciso di condividere la vita, lasciare un riconoscimento economico a chi ci ha aiutati durante la vita, comunicare alle persone vicine le proprie ultime volontà, preservare una parte di patrimonio nel periodo di separazione legale magari indirizzandolo ai figli anziché all’ex coniuge, riequilibrare situazioni economiche diversificate a causa di donazioni effettuate durante la vita, indirizzare (nel rispetto della norma) il patrimonio o quote dello stesso verso soggetti diversi da quelli che la legge oggi designerebbe come eredi: ecco tutto ciò può essere fatto con un semplice testamento, un atto unilaterale mediante il quale una persona – in qualunque momento della propria vita e con la possibilità di innumerevoli modifiche o revoche – dispone spontaneamente del suo patrimonio, o di una parte di esso, per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Presupposti soggettivi
Presupposto indispensabile per la redazione di un testamento è che il testatore abbia la capacità di intendere e volere, che sia maggiorenne e che sia proprietario di un patrimonio di qualsiasi natura oppure, come vedremo oltre, abbia la volontà di utilizzare il testamento per fini giuridici o anche solo con contenuti di tipo morale. Il testamento non necessita di un particolare status del soggetto testatore che potrà essere coniugato, celibe o nubile, convivente, avere o meno discendenti diretti naturali e/o legittimi, avere parenti o non averli di alcun grado. Si tratta infatti di un atto volontario e unilaterale che può essere redatto da qualunque persona fisica in qualsiasi momento della propria vita.
Forma
Affinché il testamento sia valido dovrà essere redatto in forma scritta: potrà essere un atto pubblico, oppure un “testamento segreto”, o potrà essere più semplicemente “olografo” cioè scritto semplicemente a mano dal disponente.
Ogni tipo di testamento dovrà necessariamente rispettare, pena la nullità, alcune regole per la sua redazione, a seconda della tipologia prescelta; così ad esempio, in caso di testamento redatto per atto pubblico, sarà necessaria la presenza oltre che del notaio di due testimoni senza vincoli di parentela con il testatore, mentre in caso di testamento olografo il testo dovrà essere scritto dal testatore unicamente di proprio pugno, in grafia abituale, apponendo la data e la firma al fine di evitarne il disconoscimento.
Qualunque sia la tipologia di testamento prescelto è imprescindibile, sempre con la finalità di evitarne l’impugnazione, il rispetto di alcuni principi inderogabili tra cui in primis il non ledere i diritti di alcuni soggetti attualmente tutelati dalla legge italiana e mi riferisco nello specifico a quei soggetti, ben individuati dalla normativa, che hanno diritto alle quote di legittima (figli, nipoti, coniuge, ascendenti e altri parenti a seconda della “fotografia” famigliare).
La lesione dei diritti degli eredi legittimi espone il testamento a un’azione di impugnazione e alla possibile azione di riduzione da parte di quei legittimari che non hanno ricevuto la quota minima loro spettante per legge.
Proprio per questo motivo la redazione del testamento deve essere preceduta da un confronto professionale che analizzi il quadro generale personale e patrimoniale del futuro testatore, valutando anche la tassazione in capo ai beneficiari testamentari, diversa a seconda del grado di parentela, nonché considerando, ai fini di una corretta disamina, i comportamenti e le azioni messe in atto durante la vita dallo stesso testatore, anche al fine dell’eventuale collazione ovvero per riportare nell’asse ereditario le donazioni effettuate in vita.
Non è raro infatti che durante la propria vita si effettuino riconoscimenti di debito oppure atti di donazione (a volte peraltro senza che vi sia atto notarile) a favore di soggetti che poi vengono chiamati a partecipare alla successione ereditaria; si pensi ad esempio alla donazione di denaro a un figlio per l’acquisto della casa in presenza di più figli e/o del coniuge oppure al riconoscimento di debito verso una persona terza che in sede di apertura della successione deve rientrare nel passivo del de cuius. Queste situazioni, se non attentamente considerate, porterebbero a problematiche in caso di disaccordo tra gli eredi legittimi in fase di apertura della successione. Le stesse considerazioni valgono in caso di persona separata legalmente che convive, o legata sentimentalmente ad altra persona a favore della quale sia avvenuta una donazione.
Il confronto con il professionista diventa inoltre importante perché permette di valutare, a seconda dello scenario che si presenta e delle volontà del testatore, l’opportunità di affiancare al testamento altri strumenti giuridici.
Quando è importante
Certo è che vi sono situazioni in cui la redazione del testamento diviene di estrema importanza, ad esempio nella fase di separazione matrimoniale dove i tempi per arrivare alla sentenza di divorzio si dilatano rispetto ai termini di legge; nelle unioni non supportate da un legame matrimoniale e quindi di convivenza per scelta o per necessità; in presenza di figli nati fuori dal matrimonio, ritenuti peraltro illegittimi dall’attuale normativa che li penalizza pesantemente (seppur ad oggi finalmente in iter di modifica); nel caso di figli naturali non riconosciuti durante la vita, ma anche quando non vi siano discendenti diretti.
In tutte queste situazioni l’inerzia nuoce al soggetto che rischia di privare di tutela proprio le persone più care oppure di creare inconsapevolmente differenze tra i vari beneficiari o addirittura di lasciare una parte consistente del proprio patrimonio a persone che ritiene non averne necessità, a discapito di altre per lui più bisognose, o che per assurdo venga assegnato parte del suo patrimonio a persone che non considera esserne meritevoli.
Come ho accennato in precedenza, il testamento, nonostante sia prevalentemente destinato a materie di carattere patrimoniale (tra cui anche la nomina del beneficiario di una polizza assicurativa), potrebbe avere anche contenuto unicamente morale, riportando ad esempio le ultime volontà in merito al proprio funerale o essere utilizzato a fini giuridici, ad esempio per richiedere il riconoscimento di un figlio naturale.
Ecco che il testamento diviene uno strumento dalle molteplici funzioni, quasi con il potere di fare tra le altre cose ciò che non si ha avuto il tempo o il coraggio di portare a termine o di dire in vita.
É certo che parlare di testamento significa immaginare la fine della nostra esistenza e magari prendere in considerazione la possibilità di morire improvvisamente ed è per questo che spesso si rinuncia ad approfondire l’argomento, esponendo però in tal modo i nostri cari ad un destino che il più delle volte si dà per scontato. Dico ciò perché generalmente le regole della successione sono conosciute in modo superficiale e frammentario, quando non sconosciute del tutto, e pertanto le persone hanno spesso convinzioni completamente errate e distanti rispetto a quello che effettivamente potrebbe accadere all’apertura della loro successione ereditaria.
Per redigere un testamento occorre lungimiranza e la precisa volontà di tutelare e accudire le persone care, direi anzi maturità sentimentale perché chi muore sicuramente giace, ma non sempre chi vive si dà pace e allora per quale ragione non prendersi cura di queste persone per quel poco che ci è possibile? L’importante è conoscere le regole della successione ereditaria, che cambiano a seconda che si rediga o non si voglia redigere un testamento, affinché la scelta, qualunque essa sia, divenga una scelta consapevole, fatta in piena libertà e non una leggerezza che poi purtroppo si rivela irrimediabile.