Lucio Riva Legal Director
Nel presente articolo si discuterà sull’importanza dei brevetti quali strumenti per la tutela dell’innovazione con particolare riferimento al mercato nazionale e all’approccio delle imprese italiane a detto strumento di tutela.
Prima di addentrarsi in tale disamina, si ritiene opportuno riassumere brevemente i concetti generali alla base dei brevetti e le relative implicazioni giuridiche ed economiche, rimandando per ulteriori considerazioni ai concetti espressi al quadro 1 posto in calce al presente articolo.
Il Brevetto
I testi giuridici di proprietà industriale tendono ad astenersi dal fornire una definizione precisa di ‘brevetto’. Se si consulta un dizionario della lingua italiana[1], si trova la definizione: dichiarazione ufficiale che attesta la paternità di un’invenzione con conseguente esclusività del suo sfruttamento economico.
Non essendo tuttavia scopo del presente articolo discutere circa la natura dell’istituto del brevetto dal punto squisitamente dottrinale ci si limiterà a fornire una definizione di “brevetto” certamente non rigorosa, ma efficace dal punto di vista della comprensione da parte di lettori che non siano cultori della materia giuridica.
Un brevetto, in concreto, può essere considerato una sorta di contratto fra un inventore e lo Stato – o un Autorità sovranazionale (ad esempio l’Unione Europea), in virtù del quale lo Stato concede all’inventore un diritto di esclusiva limitato nel tempo, 20 anni dalla data di deposito della iniziale domanda di brevetto, in cambio di una sufficiente descrizione dell’invenzione, ossia della nuova ed innovativa soluzione del problema tecnico, che consenta ai terzi di riprodurla, una volta terminato il periodo di esclusiva. La disponibilità al pubblico di tale descrizione ha altresì lo scopo di promuovere il progresso tecnico.
Che cosa può essere brevettato?
Salvo alcune eccezioni specificamente previste dalla legge[2], qualunque invenzione può essere oggetto di un brevetto. Infatti, mutuando la definizione presente sul sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (www.uibm.gov.it), “un’invenzione può essere considerata la soluzione nuova ed inventiva di un problema tecnico” oppure come definito dalla stessa Legge[3] “un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”.
Sono invece precisate, come sopra accennato, nelle diverse legislazioni, quale quella italiana, le eccezioni alla tutela brevettuale. In particolare si precisa che non possono essere oggetto di tutela brevettuale: le pure e semplici scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali, i programmi per elaboratori e le presentazioni di informazioni[4].
Tuttavia eventuali applicazioni pratiche dei metodi sopra elencati, che presentino caratteristiche tecniche, possono essere tutelate. Per esempio, non può essere brevettata una nuova sostanza estratta da una certa pianta, se essa non trova alcuna applicazione pratica, ma se la stessa risulta avere un’attività terapeutica, la brevettazione diventa possibile[5].
Infine, non sono considerati invenzioni, e pertanto non sono proteggibili, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi diagnostici applicati al corpo umano o animale[6].
L’invenzione, per poter essere brevettata, deve pertanto presentare quattro requisiti fondamentali:
- deve essere nuova alla data del deposito della domanda di brevetto, ovvero non deve essere stata divulgata in precedenza dallo stesso inventore né deve essere stata divulgata da terzi in documenti pubblicati anteriormente o in altri modi;
- non deve essere deducibile in maniera ovvia da quanto già noto nella tecnica[7];
- deve poter essere applicata industrialmente[8];
- deve essere descritta in maniera sufficientemente chiara e completa da poter essere riprodotta da qualunque tecnico del settore[9].
I diritti del titolare del brevetto
Il titolare del brevetto ha il diritto esclusivo di realizzare l’invenzione, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere ed importare il prodotto protetto dal brevetto. Nel caso di un brevetto di procedimento, il diritto di esclusiva riguarda l’attuazione del procedimento e l’utilizzo, la commercializzazione e l’importazione del prodotto direttamente ottenuto dal procedimento[10].
Chi è il titolare del brevetto?
L’inventore ha sempre il diritto morale[11] di essere riconosciuto come tale, ma i diritti di natura patrimoniale[12] connessi al brevetto spettano all’inventore solo se quest’ultimo non è legato ad una società/impresa da un contratto o rapporto di lavoro. In tal caso infatti i diritti patrimoniali spettano alla società/impresa e per l’inventore può essere tutt’al più previsto un compenso, cosiddetto equo premio, qualora non riceva già una remunerazione aggiuntiva per un’attività inventiva prevista dal contratto di lavoro[13].
Tipi di brevetto
La via più tradizionale per proteggere un’invenzione è quella che prevede il deposito iniziale di una domanda di brevetto italiana, cui segue entro 12 mesi il deposito di corrispondenti domande all’estero (per esempio, domanda USA o europea). Queste ultime, benché depositate molti mesi dopo, risulteranno agli effetti pratici depositate all’epoca della domanda italiana iniziale, grazie al cosiddetto diritto di ‘priorità’ garantito dalla Convenzione di Unione di Parigi del 1883[14].
Nelle ultime decadi si è però sempre più affermata una seconda via, che prevede il deposito di una prima domanda europea[15], seguita entro 12 mesi dal deposito di domande nei rimanenti paesi esteri. Questa seconda via, sebbene leggermente più costosa, presenta il vantaggio di portare all’ottenimento non solo di una prima valutazione della reale validità della domanda depositata, grazie al rapporto di ricerca emesso dall’Ufficio Brevetti Europeo, entro circa 6 mesi dal deposito, ma anche di avere un’indicazione di quale sarà l’iter della procedura di esame finalizzata alla valutazione dei requisiti per la concessione del brevetto dato che l’esaminatore fonderà, quantomeno inizialmente, il suo convincimento sulla base del predetto rapporto d ricerca.
Infine, esiste una terza via che prevede il deposito diretto di una domanda internazionale in base al Patent Cooperation Treaty (PCT)[16]. Questa terza via non offre tuttavia particolari vantaggi rispetto alla seconda, salvo casi molto particolari, e risulta decisamente più costosa.
Il deposito di una domanda PCT entro 12 mesi dal deposito di un’iniziale domanda italiana o europea costituisce invece una valida alternativa al deposito nelle singole nazioni estere, poiché consente di mantenere un’opzione sul deposito praticamente in quasi tutti gli stati esteri di interesse industriale, fino a 30 mesi dal deposito iniziale, e di effettuare la scelta definitiva in un momento in cui si dispone di una valutazione preliminare della validità della domanda depositata, grazie all’esame preliminare effettuato nel frattempo dall’autorità d’esame internazionale – costituita, nel caso di un richiedente italiano, dall’Ufficio Brevetti Europeo – ed avendo già ottenuto un riscontro sull’effettivo interesse industriale dell’invenzione.
Prossimamente, probabilmente a partire dal 2016, sarà possibile depositare la domanda di Brevetto Unitario Europeo[17] che consentirà di ottenere una protezione brevettuale unica in tutto il territorio dell’Unione, eccezion fatta per l’Italia e la Spagna, come sotto meglio precisato, senza necessità di procedere, come invece richiesto per il Brevetto Europeo tradizionale, alle fasi nazionali, ossia alle procedure amministrative necessarie per ottenere la convalida del brevetto, rilasciato dall’Ufficio dei Brevetti Europeo, nei singoli stati nazionali.
La procedura per ottenere il Brevetto Unitario è sostanzialmente coincidente con quella attualmente prevista per il Brevetto Europeo e, solo al momento della concessione di tale Brevetto Europeo, sarà facoltà del titolare del brevetto richiedere che il proprio brevetto abbia effetto unitario nei paesi aderenti al sistema del brevetto unitario.
Il Brevetto Europeo tradizionale e il Brevetto Europeo con effetto Unitario potranno quindi coesistere.
Di conseguenza, i titolari dei brevetti che vorranno tutelare l’oggetto del Brevetto Unitario in Italia e in Spagna, nonché negli altri paesi non unionisti aderenti alla Convenzione del Brevetto Europeo – si indicano a titolo esemplificativo, Svizzera, Norvegia e Turchia – potranno tutelare i loro titoli brevettuali mediante la convalidazione in questi stati del suddetto tradizionale Brevetto Europeo.
L’Italia infatti, al pari della Spagna, non ha aderito al Regolamento del Brevetto Unitario a seguito di una diatriba sorta sulla scelta della lingue ufficiali adottate per tale nuovo istituto brevettuale. Queste ultime sono esclusivamente l’inglese, il tedesco ed il francese.
L’utilizzo di queste lingue dispenserà il titolare del brevetto dall’effettuare le traduzioni del contenuto del brevetto stesso nelle singole lingue nazionali, a differenza di quanto avviene oggi per ottenere la convalida del Brevetto Europeo nei singoli stati.
Inoltre, il Brevetto Unitario Europeo assolverà il titolare dall’obbligo di pagare le tasse annuali di mantenimento in vita del brevetto nei singoli stati, con conseguente presumibile risparmio nei costi di mantenimento in vita del relativo brevetto e, certamente, con una maggiore semplificazione del relativo adempimento amministrativo.
Quanto costa brevettare
È difficile quantificare a priori il costo del deposito di una domanda di brevetto giacché esso dipende dalla natura della materia da brevettare, dalle eventuali ricerche preventive e dal maggior, o minor, aiuto conferito al richiedente il brevetto da parte del consulente brevettuale a cui spesso si ricorre per poter redigere al meglio il contenuto del brevetto stesso. In ogni modo, per avere un’idea minima di tali costi, ossia delle tasse ufficiali di deposito richieste all’atto del deposito, è possibile visitare le pagine dei siti dell’Ufficio Italiano Brevetti Marchi (www.uibm.gov.it) e dell’Ufficio Brevetti Europeo (www. Epo.org).
Esaurito l’excursus generale sui concetti di invenzione e brevetto, rimandiamo al prossimo numero di Capitale Intellettuale per considerare la situazione nel campo dei brevetti a livello internazionale.
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1] DISC – Dizionario Italiano Sabatini Coletti, Giunti Editore, Firenze, pag. 328.
[2] Art. 2585 cc, art. 2586 c.c., art. 45 Codice della Proprietà Industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30.
[3] Art. 48 Codice della Proprietà Industriale.
[4] Art. 45, n. 2 e n. 3 Codice della Proprietà Industriale.
[5] Art. 46 n. 4 Codice della Proprietà Industriale.
[6] Art. 45 n. 4 Codice della Proprietà Industriale.
[7] Art. 46 Codice della Proprietà Industriale.
[8] Art. 45 e art. 49 Codice della Proprietà Industriale.
[9] Art. 51 n. 2 Codice della Proprietà Industriale.
[10] Art. 2584 cc.
[11] Art. 2588 cc e art. 62 Codice della Proprietà Industriale.
[12] Art. 63 Codice della Proprietà Industriale.
[13] Art. 2590 cc e art. 64 Codice della Proprietà Industriale.
[14] Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20.3..1883 e successive integrazioni – Convenzione sulla Concessione dei Brevetti Europei (CBE), 5.10.1973 – www.epo.org.
[15] Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT), 19.6.1970 – www.wipo.org.
[16] http://www.minindustria.it/; http://www.european-patent-office.org/
[17] Reg. UE 1257/2012 del 17.12.2012 e Reg. UE 1260/2012 del 17.12.2012