Casa OrganizzazioneLegal Le polizze assicurative e la successione mortis causa: opportunità e rischi

Le polizze assicurative e la successione mortis causa: opportunità e rischi

La stipula delle polizze vita non corrisponde ad una pianificazione successoria del patrimonio: al momento dell’apertura della successione questi prodotti, se non conosciuti a fondo e affiancati con valutazione preventiva complessiva dello scenario successorio, potrebbero mettere in discussione il progetto dell’assicurato

da Capitale Intellettuale

Elisa Venturini Dottore Commercialista e Revisore Legale Contabile

Alcune proposte commerciali nel mondo delle polizze assicurative ramo vita possono trarre in inganno i contraenti in riferimento alla loro effettiva volontà di indicare specifici beneficiari.
A chi non è mai capitato almeno una volta nei rapporti con il sistema bancario o con il “mondo” assicurativo di essere oggetto di proposte finalizzate alla stipula di una polizza assicurativa del ramo vita? E chi in tali situazioni è stato messo dall’interlocutore nelle condizioni di sviscerare tutte le complesse implicazioni inerenti la stipula di tali contratti e delle ripercussioni in sede di successione?
Tutti però abbiamo più volte sentito sottolineare e pubblicizzare che le polizze di assicurazione vita “non cadono in successione ereditaria” e “possono servire a privilegiare una persona specifica”.
Vediamo se e in che modo tali affermazioni corrispondano al vero.
Le polizze assicurative del ramo vita sono contratti che prevedono l’assicurazione di un evento della vita propria o di quella di un terzo a fronte del pagamento di un premio da parte del contraente (coincidente solitamente con l’assicurato), che si concludono con il pagamento da parte dell’assicuratore di un capitale o di una rendita a un beneficiario (designato nel contratto o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicurato, anche se determinato genericamente o per testamento) nel momento di avveramento dell’evento assicurato.
Le assicurazioni del ramo vita possono essere di varie tipologie ma i contratti principali sono riassumibili in:

  • assicurazione caso morte che garantisce la copertura di un rischio;
  • assicurazione caso vita che consiste in una forma di risparmio;

da cui poi discendono molteplici assicurazioni miste.
Le polizze assicurative sulla vita caso morte (a vita intera o temporanee) prevedono come oggetto del contratto il pagamento a un determinato (o determinabile) beneficiario (o pluralità di essi) di una somma di denaro (capitale) o di una rendita in caso di morte dell’assicurato, coincidente solitamente con il soggetto contraente la polizza.
Diversamente le polizze assicurative caso vita prevedono il pagamento di una somma di denaro o la corresponsione di una rendita fino a quando l’assicurato resti in vita; a queste si affiancano le polizze miste che prevedono il pagamento di una somma di denaro o di una rendita al beneficiario a una data prestabilita che può coincidere con la morte dell’assicurato se precedente.
Certo è che la stipula di tali contratti non può esulare dall’approfondimento delle regole della successione ereditaria da parte dell’assicurato/contraente indipendentemente dal fatto che esso abbia redatto o no il testamento.
La mancata valutazione della consistenza patrimoniale, della situazione personale giuridica e familiare (non da ultimo del regime matrimoniale di separazione o comunione dei beni), degli atti di donazione e degli atti in senso ampio di disposizione del patrimonio effettuati in vita dal contraente/assicurato, potrebbero mettere in discussione la pianificazione successoria dallo stesso delineata o meglio auspicata, mettendo a serio rischio proprio la tutela economica di quegli affetti che avrebbe
voluto proteggere. Da qui la necessità di fare chiarezza sul significato di “esclusione delle polizze dall’asse ereditario”.
Vero è che le polizze vita non sono ricomprese nell’asse ereditario; questo è quanto si desume dal contenuto dell’art. 1920 ultimo comma del c.c., in quanto giuridicamente il diritto che nasce a favore del beneficiario è un diritto stipulato durante la vita dell’assicurato (inter vivos) il quale richiede alla compagnia unilateralmente, tramite il contratto, di effettuare una prestazione al verificarsi di un evento, coincidente solitamente con la morte dell’assicurato stesso, a favore di un soggetto beneficiario.
Pertanto il beneficiario acquisisce, durante la vita dell’assicurato, un diritto proprio, personale, che si differenzia da qualsiasi diritto a ricevere somme di denaro quale legato (nominato da testamento) o erede (legittimo o testamentario).
Da tale inquadramento giuridico discende che la somma di denaro ricevuta dal beneficiario non debba essere inserita tra i beni della successione e quindi non si integri con il patrimonio dell’assicurato al momento della sua morte; tuttavia l’indicazione da parte dell’assicurato degli “eredi legittimi” quali beneficiari di una polizza ramo vita può comunque creare sorprese in sede di apertura della successione. Infatti con tale dicitura, essendo i beneficiari plurimi, la compagnia assicurativa liquida la somma in parti uguali, nonostante gli eredi non abbiano lo stesso grado di parentela con l’assicurato, di fatto scavalcando le regole della successione necessaria.
Facciamo l’esempio di una madre vedova che ha due figli di cui uno pre-morto, il quale ha avuto a sua volta quattro figli viventi, che stipula una polizza ramo vita indicando beneficiari gli “eredi legittimi”. Alla morte della madre, senza che essa abbia redatto testamento, la quota capitale verrà liquidata in cinque parti uguali, nonostante la volontà vera della madre fosse quella di lasciare metà del patrimonio in parti uguali ai suoi unici due figli (seppur uno pre-morto). Nel caso in cui tale somma fosse “caduta in successione” (ad esempio in quanto giacente su un c/c bancario intestato unicamente alla madre) sarebbe
confluita di diritto metà al figlio vivente e metà in parti uguali ai quattro nipoti, in ottemperanza alle regole della successione legittima o intestata.
Nonostante le polizze assicurative non rientrino nell’asse ereditario, devono comunque rispettare le quote di legittima previste dal nostro ordinamento che riserva a favore di determinati soggetti legittimari il diritto a una quota minima prestabilita (quota legittima) e mi riferisco in particolare ai figli legittimi o naturali, ai loro discendenti, al coniuge e nel caso non vi siano discendenti (figli o nipoti in caso di premorienza dei figli) agli ascendenti del defunto, corrispondenti agli antenati in linea retta quali i genitori, i nonni o avi.
Questo aspetto diviene importante se utilizziamo le polizze per tutelare soggetti che vengono esclusi dalla successione legittima. Facciamo il caso di una persona coniugata che è in fase di separazione legale (che può trascinarsi oltre i tre anni necessari di legge), convivente con una nuova compagna che nomina quale beneficiaria di una polizza.
In caso di morte dell’assicurato (de cuius) nonostante la somma capitale liquidata alla nuova compagna dall’assicurazione non cada in successione, le somme pagate dal de cuius quali premi periodici verranno conteggiati al fine di appurare la mancata lesione delle quote degli eredi legittimi (in questo caso ancora la moglie in separazione).
Inoltre se fossimo in presenza anche di un testamento dove il testatore (assicurato/contraente) abbia disposto per la quota libera, la situazione si complicherebbe e potremmo vedere per assurdo diminuita (tramite l’azione di riduzione avanzata dagli eredi legittimi) la quota della compagna e quindi proprio del soggetto che il de cuius voleva tutelare.
Purtroppo spesso la stipula di queste polizze non corrisponde a una pianificazione successoria del patrimonio, pertanto al momento dell’apertura della successione questi prodotti, se non conosciuti a fondo e affiancati a una valutazione preventiva complessiva dello scenario successorio, potrebbero mettere in discussione il progetto dell’assicurato (de cuius) ponendo a rischio proprio i soggetti che questi avrebbe voluto economicamente tutelare o agevolare tramite la stipula di tali contratti.
Non addentrandoci nello specifico in questa sede riguardo al quantum minimo delle quote di legittima e delle quote disponibili – ma non mancheremo di riprendere l’argomento quando tratteremo del testamento – poiché i nostri cari non sempre coincidono unicamente con soggetti aventi con noi un rapporto di parentela, è necessario che la tutela degli
affetti coincida con un puntuale approfondimento delle problematiche successorie e dei diritti dei parenti stretti.
Solo con questa piena consapevolezza, saremo certi di aver tutelato chi amiamo. ■

ANNO 2 N.3

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